IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13, 14, 50 e 52 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di importazione di
specialita' medicinali registrate all'estero;
Visto l'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, di conferma delle disposizioni del predetto decreto
ministeriale 11 febbraio 1997 e della loro applicabilita' ai
medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
ferma restando la necessita', per l'introduzione nel territorio
nazionale di questi ultimi prodotti, di un'autorizzazione del
Ministero della salute;
Vista la lista delle sostanze psicotrope sottoposte a controllo
internazionale prevista dall'International Narcotics Control Board
(INCB) in applicazione della Convenzione sulle sostanze psicotrope
del 1971, nella quale e' iscritto il delta-9-tetraidrocannabinolo e
le sue varianti stereochimiche;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 10 marzo 2006
concernente «Importazione, per motivi terapeutici, di farmaci
registrati all'estero contenenti principi attivi
delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo»;
Considerato che la procedura di inserimento delle sostanze
delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
nella tabella II del testo unico prevede l'acquisizione del previsto
parere del Consiglio Superiore di Sanita', attualmente in fase di
ricostituzione;
Considerato che i medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo
e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo sono somministrati, come
sintomatici, a pazienti affetti da patologie fortemente invalidanti;
Ritenuto di dover continuare a garantire l'approvvigionamento nel
territorio nazionale di medicinali a base di
delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo a
tutela dei pazienti che dovessero avere bisogno di tali medicinali;
Ordina
Nelle more della conclusione della procedura di inserimento delle
sostanze delta-9-tetraidrocannabinolo e
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo nella tabella II del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e comunque non oltre il 30 novembre 2006, l'Ufficio Centrale
Stupefacenti del Ministero della salute puo' autorizzare
l'importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo o
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per la somministrazione, a scopo
terapeutico, in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che
necessitano di tali medicinali.
Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 luglio 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 240